Il TAR Brescia, con riferimento agli effetti della mancata esecuzione degli interventi privati in un piano attuativo, precisa che:
E’ noto che in caso rilascio di un singolo ordinario titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo, ove l’edificazione, in tutto o in parte, non abbia luogo, può venire in essere un pagamento indebito fonte di un obbligo restitutorio (ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 13 marzo 2018, n. 718).
Diversamente, gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2019, n. 6561; id., 15 febbraio 2019, n. 1069). La causa della convenzione urbanistica, e cioè l’interesse che l’operazione contrattuale è diretta a soddisfare, quindi, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato sia quelli della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 novembre 2013, n. 5603).
Più nello specifico, è necessario distinguere il caso in cui le modalità di assolvimento delle obbligazioni assunte dal privato risultino direttamente finalizzate all’attuazione delle trasformazioni oggetto della convenzione, da quello in cui, invece, la convenzione si limiti a dettare le modalità di corresponsione del contributo di costruzione ovvero degli oneri di urbanizzazione, senza specifica correlazione delle obbligazioni del privato rispetto alla complessiva attuazione delle trasformazioni previste in convenzione: nel primo caso, le obbligazioni poste a carico del soggetto privato sono riconducibili, sotto il profilo causale, al complessivo assetto urbanistico previsto in convenzione e concorrono a costituirne la funzione economico-sociale, con la conseguenza che la mancata esecuzione degli interventi privati non farà venir meno la causa giustificativa delle obbligazioni attinenti alla realizzazione di opere pubbliche, essendo queste obbligazioni stabilite in funzione dell’attuazione del piano e non del singolo e specifico intervento edificatorio assentito con il titolo edilizio; nel secondo caso, l’obbligazione inerente al contributo di costruzione o agli oneri di urbanizzazione rimane correlata soltanto al carico urbanistico ascrivibile allo specifico intervento oggetto del titolo edilizio, con conseguente applicazione degli ordinari principi sopra ricordati (in tal senso, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 13 marzo 2018, n. 718)

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 234 del 23 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.