Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (nella fattispecie si trattava di un utile annuo, dichiarato in sede di giustificazioni rese nel procedimento di verifica dell’anomalia, pari a euro 774,51).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2394 del 24 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.