Il TAR Milano ribadisce che per la reiterazione del vincolo è necessaria una motivazione congrua che valuti l’interesse dell’amministrazione alla continuazione del vincolo unitamente a quello del privato al pieno godimento del proprio bene, alla luce anche del tempo trascorso dalla prima imposizione e quindi della durata complessiva del vincolo.
Il TAR Milano ritiene quindi illegittima una previsione di vincolo – alla quale non ha fatto peraltro seguito alcun provvedimento attuativo o esecutivo – reiterata dal Comune con un generico richiamo alla necessità di realizzare l’opera pubblica, in mancanza dell’esplicitazione delle specifiche ragioni della scelta dell’amministrazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2539 del 9 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.