Il TAR Brescia ritiene che la capacità produttiva indicata nel decreto di AIA non abbia un semplice valore descrittivo, ma, in mancanza di precisazioni in senso contrario, costituisca un vincolo per l’attività dell’impresa; più precisamente, si tratta di un dato che deve essere necessariamente inserito nella domanda di AIA e concorre, con le altre informazioni, a definire le conseguenze potenziali dell’impianto sull'ambiente e sulla salute umana; l’AIA non si limita a fissare le soglie massime delle emissioni di inquinanti, lasciando poi libero l’imprenditore di organizzare i fattori di produzione nel modo più conveniente, ma certifica che il rispetto delle suddette soglie è assicurato solo all’interno di uno specifico modello di produzione, dove sono noti a priori i quantitativi di materiale in ingresso e in uscita.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1060 del 13 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.