Il TAR Milano ricorda che, in linea di principio, in presenza di atti normativi, recanti prescrizioni generali e astratte, non è dato rinvenire una diretta e immediata lesione della sfera giuridica degli interessati; la regola “astratta” è ontologicamente inidonea ad integrare una lesione personale, attuale e concreta di un interesse; un effettivo vulnus, con il correlato potere di “reazione” in sede giurisdizionale, si determinerà solo con l’atto applicativo della previsione normativa; d’altra parte, il differimento della tutela giurisdizionale al momento della emanazione del provvedimento di applicazione del regolamento sostanzia un principio di favor per il consociato, sollevandolo dall’onere di una immediata impugnazione, scongiurandosi così il rischio che il regolamento, ove non tempestivamente impugnato, finisca per diventare inoppugnabile e per consolidarsi, regolando definitivamente la situazione concreta, senza che vi sia più la possibilità per il giudice di risolvere il contrasto in favore della fonte sovraordinata.
Aggiunge il TAR Milano che diverso è il caso in cui le prescrizioni regolamentari concretino una immediata lesione di interessi sostanziali (si pensi, ad esempio, ai regolamenti in materia tributaria suscettibili di incidere sui presupposti della obbligazione tributaria) ovvero conformanti (o in diversa misura incidenti su) interessi di “categoria”: in tali casi la lesione non è potenziale e futura, ma attuale e immediata, verificandosi come subitanea e diretta conseguenza dell’introduzione nell’ordinamento (nella fattispecie, regionale) di una prescrizione che, benché in maniera generale e astratta, arreca un vulnus agli interessi indifferenziati, e quindi omogenei, della categoria.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2453 del 31 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.