Il TAR Brescia precisa che la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza; la riassunzione del giudizio avanti il giudice titolare della giurisdizione non può che fare salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ciò però non può sostenersi con riferimento alla tempestività del ricorso.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 1064 del 14 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.