Il Consiglio di Stato respinge un’eccezione di nullità della notifica via p.e.c. di una sentenza in formato digitale e fondata sui seguenti rilievi: a) l’attestazione di conformità sul documento informatico separato è avvenuta in violazione dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del Ministero di Giustizia 16 luglio 2014; b) manca l’indicazione del riferimento temporale e dell’impronta “hash” nel documento autenticato in adempimento dell’art. 23 bis, comma 2, del CAD e delle regole tecniche prescritte (art. 6, comma 3); c) è stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e dell’elenco da cui è stato tratto.
Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che l’insieme degli elementi dedotti quali sintomi di invalidità della notifica della sentenza in realtà si appalesano quali mere irregolarità che risultano sanabili nella fattispecie dal riconoscimento della conformità della sentenza di primo grado notificata a quella effettivamente pubblicata e dalla conseguente conoscenza di tutti i punti della decisione ai fini della formulazione dell’appello e dello svolgimento delle complete difese e del contraddittorio nell’introduzione del secondo grado di giudizio.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5970 del 18 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.