Il Consiglio di Stato precisa che se è vero che la "piena conoscenza" cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. non può essere intesa quale conoscenza integrale dell'atto, è altrettanto vero che la stessa, per essere idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, presuppone la consapevolezza non solo dell’esistenza dello stesso, ma altresì della sua portata illegittimamente lesiva e quindi del suo contenuto essenziale; in altre parole, è essenziale che la conoscenza effettiva dell’atto non copra solo la sua portata lesiva dell’interesse del ricorrente, ma deve includere anche quegli aspetti tali da poter valutare il provvedimento, non solo svantaggioso, ma illegittimamente sfavorevole; pertanto, la conoscenza dell’effettivo lesivo implica la conoscenza del contenuto dell’atto, così da poterne percepire gli eventuali vizi (nel caso di specie, il ricorrente attraverso un’istanza di accesso riferito a un permesso di costruire in sanatoria ha mostrato solo di conoscere l’esistenza del titolo edilizio, manifestando l’interesse a conoscerne il contenuto, in qualità di confinante, come specificato nell’istanza stessa; mentre la percezione dell’effetto lesivo e della sua supposta illegittimità si è avuta solo con la successiva cognizione del contenuto dell’atto).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 6335 del 9 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.