Il TAR Milano ritiene che il giudizio di compatibilità tra il P.G.T. e il P.T.C.P. spetti alla competenza della Giunta provinciale e non a quella del dirigente.
Ad avviso del TAR Milano risulterebbe poco coerente con il procedimento di approvazione di un piano urbanistico – attratto alla competenza degli organi di governo dell’ente e connotato da una rilevante dose di discrezionalità – prevedere che la verifica della compatibilità dello stesso con i Piani sovraordinati, sia a livello provinciale che regionale, possa essere affidata alla struttura burocratica, piuttosto che ad un organo di governo, qual è la Giunta, trattandosi di esercizio di una vera e propria funzione di indirizzo politico–amministrativo riguardante il corretto uso del territorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2479 del 5 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In senso contrario: si vedano le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 4468 del 28 luglio 2009 e n. 1440 del 25 maggio 2012.