Il TAR Milano precisa che l’obbligo di provvedere può discendere non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l’adozione di provvedimenti espliciti, alla stregua del generale dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, ai sensi dell’art. 97 Cost., con conseguente sorgere in capo al privato di una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano.
Il TAR ritiene, quindi, fondata la domanda giudiziale del ricorrente diretta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato da un comune sull’istanza volta all’adozione degli atti necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e rileva che nella fattispecie, per lo stabile collegamento territoriale tra l’istante e l’area che beneficerebbe della strada, la richiesta si presenta giustificata dalla posizione differenziata del privato e dalla qualificata aspettativa dello stesso a vedere realizzate in loco le prescritte opere di urbanizzazione primaria.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2525 del 8 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.