Precisa il TAR Milano che è necessaria la ripubblicazione del piano solo nell’ipotesi di rielaborazione complessiva, cioè quando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione; non si configura, invece, una rielaborazione complessiva del piano quando in sede di approvazione vengono introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2593 del 16 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.