Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso cumulativo con cui è stata impugnata l’esclusione (con motivazioni in parte diverse) da più lotti, sollevando censure in parte diverse, e rileva che il cumulo di azioni è ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2514 del 6 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.