La Corte di Cassazione esamina il contenuto dell’art. 879 c.c. e così statuisce:
«2.2. L'art. 879, secondo comma, c.c.
prevede che “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie
pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono
osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano".
La sentenza impugnata ha
affermato, con valutazione non censurabile (né specificamente censurata) in
questa sede, che l'area sulla quale si affaccia il fabbricato dei ricorrenti ( ...) vada classificata come "via
pubblica", alla stregua della presunzione di demanialità ex art. 22, all.
F, legge n. 2248/1865, rimasta insuperata in giudizio. Tuttavia, nonostante
tale qualificazione - che condurrebbe ad escludere l'applicazione della
disciplina relativa alle distanze, in base a quanto disposto dalla prima parte
del secondo comma dell'art. 879 c.c. (per il quale, come detto, "alle
costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si
applicano le norme relative alle distanze") -, la Corte di merito giunge a
ritenere applicabile la disciplina del D.M. n. 1444/1968 e, con essa, la
previsione delle distanze, attraverso il tramite del Regolamento edilizio
locale del 1983, pervenendo a tale conclusione attraverso il richiamo generale
che il menzionato secondo comma dell'art. 879 c.c. fa alla regola
dell'osservanza, comunque, "delle leggi e dei regolamenti che le riguardano",
tra cui appunto quelle del D.M. n.1444/1968.
Con ciò - data siffatta
interpretazione del secondo comma dell'art. 879 c.c. - la regolazione delle
distanze relativamente all'area pubblica non sarebbe a sua volta impedita nella
fattispecie dal testo dell'art. 9 del citato D.M. n. 1444/1968 che stabilisce
le distanze minime tra fabbricati, anche per quelli "tra i quali siano
interposte Strade destinate al traffico di veicoli", ma "con
esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di
insediamenti". Sicché, secondo la pronuncia impugnata, l'eccezione
relativa alla viabilità a fondo cieco, nella specie al "vicolo", non
significherebbe che le distanze tra fabbricati indicate nel citato D.M. non
trovino applicazione in dette aree chiuse, bensì soltanto che non avrebbero
applicazione le maggiorazioni delle distanze, poste dall'art. 9 in rapporto
proporzionale con la larghezza della strada destinata al traffico veicolare, ma
resterebbe pur sempre applicabile la regolazione generale della distanza minima
di metri 10.
2.3. - Questo Collegio ritiene che le argomentazioni, poste dalla
Corte di merito a sostegno della sentenza impugnata, non siano condivisibili.
Ciò, in primo luogo, in ragione del recupero della regolazione delle distanze
tramite la enfatizzazione della formula generale dell'ultima parte del secondo
comma dell'art. 879 c.c. con la conseguenza che, alla stregua di questa
interpretazione (contrastante con gli ordinari canoni di logica ermeneutica e,
dunque, con l'art. 12 delle preleggi), si verifica un effetto palesemente
distorto, per cui la medesima disposizione finisce contemporaneamente per
negare (comma secondo, prima parte) e per affermare (comma secondo parte
seconda) l'applicabilità delle norme sulle distanze. Laddove, si deve affermare
che la parte prescrittiva che rinvia alle "leggi e regolamenti"
intenda piuttosto riferirsi alla disciplina (riguardante non già le
"distanze" bensì i "fabbricati") che non interferisce con
la tutela del codice civile, inoperante, quanto alle distanze, rispetto alle
pubbliche strade e piazze.
In merito, va richiamato il principio secondo cui
l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art. 879 c.c., comma
2, per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche (che va riferito
anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da
servitù pubbliche di passaggio, come nella specie, giacché il carattere
pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata)
attiene più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte
della collettività (Cass. n. 6006 del 2008; cfr. anche Cass. n. 5172 del
1997; Cass. n. 2463 del 1990; Cass. n. 307 del 1982).
Sicché - tale essendo la
medesima esigenza di provvedere all'interesse pubblico all'assetto viario ed
alla circolazione urbana che se ne serve - non si ravvisa la ratio sottesa alla
diversa 11\ disciplina nella stessa materia concernente le distanze, nell'un
caso derogandone la imposizione, nel secondo caso estendendone l'imposizione.
Il quale effetto si verifica altresì in quanto la esclusione della viabilità a
fondo cieco, presente nell'art. 9 D.M. 1444/1968, viene confinata alle sole
maggiorazioni delle distanze tra fabbricati che sono poste nello stesso
articolo, giacché tale interpretazione riduttiva (al di là della sua
collocazione contestuale riferita alle "maggiorazioni") finisce per
determinare, nuovamente, causa di frizione logica, nel predicare allo stesso
tempo un esonero ed una applicazione di una regola di distanza, che possono
elidersi reciprocamente».
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 27364 del 29 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.