Precisa il Consiglio di Stato che per aversi una pergotenda (e come tale rientrante nell’edilizia libera) occorrere che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (nella fattispecie è stata esclusa la natura di pergotenda a un struttura con travetti lignei di una certa consistenza che sorreggono una tenda, struttura che può essere senz’altro definita solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio e da rendere elemento principale non la tenda sorretta dalla struttura in travi di legno, bensì quest’ultima).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5737 del 5 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.