Il TAR Brescia osserva che non esiste un diritto dell’autore della segnalazione a rimanere anonimo. Chiunque segnali comportamenti illegittimi di terzi deve accettare il confronto con i soggetti segnalati, per consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. L’anonimato, infatti, contiene in sé il rischio di servire come schermo a quanti intendano causare danni economici o reputazionali a terzi senza doverne rispondere in via risarcitoria; il contraddittorio tra segnalante e segnalato, una volta concluse le verifiche dell’amministrazione per cui sia necessario l’effetto sorpresa, è appunto la condizione di equilibrio che assicura il corretto e proporzionato utilizzo del potere di indagine e repressione dell’attività dei privati da parte degli uffici pubblici. La perdita della certezza dell’anonimato è il prezzo che l’autore dell’esposto deve sopportare affinché all’amministrazione pervengano solo segnalazioni in buona fede e dotate di un sufficiente grado di attendibilità (fattispecie relativa a esposto di un terzo sfociato in un sopralluogo della polizia provinciale presso impresa agricola allo scopo di verificare le modalità di captazione e di utilizzazione delle acque sotterranee).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 25 giugno 2024 n. 557