Il TAR Milano precisa che è illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti dei chiamati all’eredità dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove l’Ente procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell’immobile; ciò vale, a maggior ragione, ove vi sia stata una espressa rinuncia all’eredità; difatti, sebbene il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, comunque deve essere dimostrato che almeno tale soggetto ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1997 del 27 giugno 2024