Il TAR Milano ricorda, in materia di scelte operate dal PGT, che la Corte costituzionale ha precisato che la pianificazione territoriale è diretta, “al di là di letture minimalistiche”, “non solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma anche allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché a realizzare finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati; la Corte costituzionale ricorda, quindi, come la pianificazione serva a realizzare lo sviluppo complessivo e armonico nel rispetto dei valori costituzionali tra i quali vi sono certamente, in linea generale, le esigenze di tutela di valori ambientali e anche di contrasto ai cambiamenti climatici, come esposto, del resto, dalla giurisprudenza del TAR Milano; difatti, secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale, all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2057 del 2 luglio 2024