Il TAR ricorda che l’istituto del c.d. “preavviso di rigetto” ha lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti. Un’applicazione corretta dell’istituto in esame esige non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione. Infatti, solo il modus procedendi appena descritto fa sì che l’istituto in parola assolva la funzione di consentire un effettivo e utile confronto dialettico con l'interessato prima della formalizzazione dell'atto negativo, evitando che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale. La partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad una scatola vuota; l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate dal privato, anche in esito al preavviso di rigetto, e deve, pertanto, darne conto nella motivazione del provvedimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2042 del 2 luglio 2024