Il TAR Milano ricorda, con riguardo alla questione del silenzio-assenso sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi nn. 47 del 1985 e 724 del 1994, quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui la domanda di condono deve essere corredata dalla necessaria documentazione indicata dalla legge essendo la produzione di tale documentazione indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi. Infatti, sul piano oggettivo, la formazione del silenzio-assenso richiede quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente dimostrati gli ulteriori requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale e, del pari, sotto il profilo soggettivo, deve essere dimostrata la legittimazione attiva del richiedente il condono.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2299 del 23 luglio 2024