Il TAR Milano ricorda che, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 12.7.2001 nella causa C-399/98, i giudici europei hanno affermato che la realizzazione in via diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo da parte del titolare di un permesso di costruire rappresenta in sostanza un appalto pubblico affidato in assenza di un confronto concorrenziale e quindi lesivo della disciplina euro-unitaria di settore, nel caso in cui il valore dell’opera supera la soglia fissata dalla normativa dell’Unione. Aggiunge il TAR che il legislatore italiano si è ovviamente adeguato alla citata pronuncia della CGUE attraverso una serie di successive disposizioni legislative, fra cui l’art. 32 comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’art. 1, comma 2 ,lettera e), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e in seguito l’art. 13, comma 7, e Allegato I.12 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (nella fattispecie si trattava di un appalto misto di fornitura di moduli prefabbricati ad uso scolastico e di lavori per la loro posa in opera, costituente opera di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio di titoli edilizi dall’art. 16 del DPR n. 380 del 2001).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2060 del 2 luglio 2024