Il TAR Lombardia, Milano, evidenzia come l'amministrazione non possa concludere un procedimento amministrativo (nella specie riferito a un ^Piano Casa^ regionale di cui alle leggi regionali 13/2009 e 4/2012) limitandosi a prendere atto della documentazione pervenuta, senza tuttavia in alcun modo indicare nel provvedimento gravato quali  documenti risulino ancora mancanti e per questo concludere per l'inammissibilità della domanda di permesso di costruire. La corretta applicazione del principio del contraddittorio procedimentale esige infatti "non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (Consiglio di Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615)".

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2042 del 2 luglio 2024