Il TAR Milano ricorda che il ricorso collettivo, cioè l’atto con cui la medesima azione processuale viene esperita uno actu da più soggetti, si pone in apparente deroga alla fondamentale regola, tipica del sistema a giurisdizione soggettiva, per cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare della situazione soggettiva di interesse al bene della vita. L’elaborazione pretoria ha ritenuto possibile una tale figura in presenza di stringenti requisiti positivi e negativi, che possono così essere riepilogati: a) è necessario che non vi sia conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le istanze dei ricorrenti; b) serve un’identità sostanziale e processuale delle posizioni dei ricorrenti, specificamente riferita a: posizione giuridica sostanziale per la quale si agisce in giudizio, con riguardo al potere amministrativo esercitato; pronuncia richiesta al giudice; atti impugnati nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano comuni ai ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di identiche posizioni di interesse legittimo; motivi di censura. La richiamata apparenza della deroga riposa sulla seguente considerazione: in presenza dei suddetti requisiti, la pluralità dei ricorrenti si tramuta in un’unica parte processuale soggettivamente complessa, senza che la proposizione di un ricorso da più distinti soggetti, avverso un unico atto, possa tramutarsi in una sorta di inammissibile giurisdizione oggettiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2333 del 29 luglio 2024