Il TAR Brescia rigetta un'istanza (peraltro condivisa tra le parti) di rinvio dell’udienza, ricordando che nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo “per casi eccezionali” (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.) ove incidenti sul diritto di difesa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 583 del 1 luglio 2024