Il TAR Milano ricorda che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’errata indicazione delle particelle espropriande non è ex se causa di illegittimità, qualora tali vizi non determinino incertezza assoluta e non impediscano la corretta individuazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'inesatta individuazione del frazionamento delle particelle catastali interessate dall'espropriazione per pubblica utilità non inficia la legittimità della procedura espropriativa stessa; l'inesatta indicazione degli estremi d'immobili oggetto di espropriazione, quando non generi incertezze, al più dà luogo ad errori materiali che possono essere rettificati in ogni momento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2321 del 26 luglio 2024