Il TAR Lombardia, Milano, adito in una vicenda dove una amministrazione comunale ha deliberato di escludere dalla applicazione dei disposti dell'art. 11 comma 5 e art. 11 comma 5 ter della L.R. 12/2005 e s.m.i. alcuni ambiti territoriali, si esprime censurando la motivazione con la quale - sulla scorta del mero richiamo al vigente PGT - è stata rigettata l’istanza con la quale è stato chiesto di verificare l’inserimento del compendio di proprietà della stessa tra gli ambiti di rigenerazione urbana di cui all’art. 8-bis L.R. 12/2005 e/o tra gli immobili dismessi con criticità ex art. 40-bis L.R. cit., , laddove la normativa regionale (art. 8bis l.r. 12/20025) impone "una specifica attività di individuazione di singoli ambiti territoriali, necessariamente successiva rispetto a quella di pianificazione urbanistica già svolta".

TAR Lombardia, Milano,  Sez. IV, n. 2220 del 17 luglio 2024