Il TAR Milano esamina una censura con la quale si contesta che il comune aveva eseguito delle opere nella fascia di risetto stradale in difetto di un decreto di esproprio o di occupazione o di un’apposita dichiarazione di pubblica utilità. Il TAR respinge il motivo, in quanto l’area oggetto della causa (costituita da tre metri di spessore compresi tra la strada e l’adiacente caseggiato) rientra tra le fasce di rispetto stradale che sono aree di profondità definita dal D.P.R. 495/1992 o dagli strumenti urbanistici, che costeggiano la strada, e che non possono essere oggetto di edificazione sulla base di un vincolo apposto ex lege (art. 16 D.Lgs. 285/1992), assoluto, motivato dalla necessità di assicurare la sicurezza della circolazione veicolare, oltre che a garantire eventuali future esigenze di ampliamento della sede stradale, nonché lo spazio sufficiente per eseguire interventi di manutenzione della sede viaria stessa; tale vincolo ha titolo nella legge e riveste carattere non espropriativo ma conformativo della proprietà privata. Nel contempo, le attività destinate a garantire la sicurezza delle strade e la fluidità della circolazione, anche aventi ad oggetto le aree pertinenziali della sede viaria, ben potevano e dovevano essere poste in essere dal Comune in virtù dell’art. 14 D. Lgs. 285/1992. L’ente era dunque, ex lege, titolato e legittimato all’esecuzione delle opere contestate.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2125 dell’11 luglio 2024