Il TAR Milano osserva che l’art. 36, comma 1, del DPR 380/2001 consente l’accertamento di conformità “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”; in ordine all’interpretazione della norma si sono formati orientamenti giurisprudenziali contrastanti e sulla questione è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2023, le cui considerazioni sono condivise dal Tribunale. Quest’ultima impostazione ermeneutica ha chiarito che, ove non venga dimostrata l’impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione nei termini, al privato è preclusa la presentazione oltre il termine di 90 giorni dell’istanza di sanatoria e ciò in considerazione del fatto che alla scadenza del termine di 90 giorni, l’Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo. Non può invece ritenersi che l’istanza ex art. 36. comma 1, possa essere presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31, facendo leva sul riferimento generico contenuto nell’art. 36 alla locuzione “fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”. Infatti, la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2223 del 17 luglio 2024