Il TAR Milano precisa, con riferimento all’art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380 del 2001 - il quale prevede che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici” – che la consolidata giurisprudenza ha posto l’accento sulla necessità di verificare, per ammettere l’esenzione dal pagamento del contributo, la sussistenza sia del requisito oggettivo che soggettivo: il primo ricorre allorquando si realizzano opere pubbliche o di interesse generale, mentre il secondo si configura laddove sia un ente pubblico a costruire l’opera. Nondimeno si è ritenuto possibile riconoscere l’esenzione anche alle opere di interesse generale realizzate da privati; tuttavia, detta esenzione spetta soltanto se lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato, ovvero solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2178 del 15 luglio 2024