Il TAR Milano precisa che la posizione maggioritaria in giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, considera in nuce non applicabile l’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990 all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera di pubblica utilità. Invero l’art. 16 D.P.R. 327/2001 disciplina in termini estremamente dettagliati la notifica di detta attivazione procedimentale e la necessaria garanzia della piena possibilità di partecipazione del privato, rendendo di fatto evidente come il proprietario del bene oggetto di esproprio debba indefettibilmente essere reso edotto delle modalità realizzative dell’opera che la PA intende porre in essere sui suoi beni, e posto nell’effettiva possibilità di interloquire sulle stesse, con ciò attribuendo all’avviso un ruolo non meramente formale, bensì a tutti gli effetti sostanziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1015 del 24 aprile 2023.