Il TAR Milano afferma la rilevanza esclusivamente esecutiva del subappalto necessario; secondo il TAR:
<<Conseguentemente, come precisato dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 9/2015, non si configura alcun obbligo, in capo al concorrente, di indicare anticipatamente l’identità del subcontraente, dovendo provvedere in tal senso prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere subappaltate, e non potendo attrarsi il subappalto, quand’anche nella forma del “subappalto necessario”, alla fase della gara. L’omessa previa identificazione del subappaltatore, o l’esito negativo della preventiva verifica in capo allo stesso della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara, non hanno dunque alcun effetto preclusivo alla stipula del contratto, come invece erroneamente indicato dall’Amministrazione nel provvedimento di revoca e negli ulteriori atti qui gravati. L’individuazione e la qualificazione alla gara precedentemente alla stipula dell’appalto non erano infatti dovuti, attenendo alla sola fase esecutiva del contratto già perfezionato (che qui difettava). Alla stregua della compiuta ricostruzione ermeneutica posta in essere dall’Adunanza Plenaria (9/2015), potrà rilevare in termini patologici il solo accertamento della carenza, in capo al subcontraente, dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, e comunque solo in un momento posteriore all’avvenuto perfezionamento del negozio principale, ed esclusivamente quale ipotesi di inadempimento del contratto già sottoscritto (senza poterne impedirne la stipula), con tutte le conseguenze del caso.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1124 del 15 maggio 2023