Il TAR Milano rammenta che per i mutamenti di destinazione d’uso – sia con sia senza opere – ciò che rileva, al fine di determinare la necessità di un titolo autorizzatorio e la disciplina sanzionatoria per il caso di violazione, è la rilevanza urbanistica della modifica, nel senso dell’aggravamento del carico urbanistico della zona in questione (art. 32 Testo unico edilizia).
Ciò posto, aggiunge il TAR che con la trasformazione di un locale destinato a ripostiglio in un’abitazione funzionalmente autonoma si genera un maggior carico urbanistico nella zona, con conseguente necessità di ottenere il titolo edilizio; infatti, l'abusivo mutamento di destinazione d'uso dei locali dei sottotetti da locali deposito o magazzini, senza permanenza di persone, a vani abitabili ha certamente modificato i parametri edilizi della costruzione, comportando un non indifferente aggravio del carico urbanistico, e quindi avrebbe dovuto essere assistito da idoneo titolo abilitativo. Difatti, laddove il cambio di categoria edilizia determina un ulteriore carico urbanistico, risulta irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l'effettuazione di opere edilizie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1036 del 28 aprile 2023.