Il TAR Milano precisa che rientrano nella nozione di “rifiuti di estrazione”, come tali esclusi dall’applicazione delle ordinarie norme sui rifiuti, esclusivamente i materiali che, oltre ad essere derivati dallo sfruttamento delle cave, restino altresì entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 329 in data 8 febbraio 2023.