Il TAR Milano ricorda che, come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 dicembre 2021, n. 22), nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Nella fattispecie si trattava dell’apertura di una porta finestra in un muro nel quale era già presente un contorno adeguato; per il TAR non si comprende quali siano i danni che derivano alla ricorrente dalla suddetta modestissima modifica in quanto la ricorrente si limita ad affermare che condivide con il controinteressato l’appartenenza alla «Zona A1 – Nucleo Antico»; si tratta, per il TAR, di un collegamento molto labile e non sufficiente a ritenere che tutti i residenti nella zona siano lesi da qualsiasi attività edilizia svolta nell’area, senza una prova che tale modifica, di minima entità, sia idonea a comportare un danno immediato e diretto alla sfera giuridica della ricorrente).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1312 del 30 maggio 2023.