Il TAR Brescia osserva che, a mente dell’articolo 167, comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica è consentito a condizione che «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica […] non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati».
Trattandosi di norma eccezionale, perché deroga alla regola generale del preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica, il precitato comma 4 dell’articolo 167 del c.d. “Codice dei beni culturali” è di stretta interpretazione. 
Conseguentemente, la sanatoria è esclusa anche se ricorre alternativamente solo un aumento di volumetria o un aumento di superficie, e qualunque sia la natura del volume realizzato, tecnico o meno, interrato, seminterrato o in superficie.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 333 del 13 aprile 2023.