Il TAR Brescia esamina una controversia che verte essenzialmente sulla possibilità per l’amministrazione regionale di autorizzare l’attività della ricorrente, nonostante i materiali prodotti, asseritamente qualificati come end of waste, non siano contemplati in nessuno specifico regolamento ministeriale.
La Regione Lombardia aveva archiviato l’istanza con provvedimento emanato il 15 ottobre 2019.
Il TAR Brescia osserva che la Regione Lombardia si è illegittimamente rifiutata di esercitare il potere-dovere di cui già disponeva ai sensi dell’art. 184 ter d.lgs. n. 152/2006, nel testo all’epoca vigente; rifacendosi a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa previgente, e quindi ormai inattuale, si è limitata ad archiviare l’istanza, senza assumersi la responsabilità di esaminarne il merito, in attesa di regole ulteriori ministeriali non necessarie.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 390 del 2 maggio 2023.