Il TAR Brescia, con riferimento al possesso o meno dei requisiti premiali in capo a tutti i membri del raggruppamento, osserva che:
<<Va al riguardo evidenziato che su tale questione è sorto un contrasto giurisprudenziale all’interno della sezione V del Consiglio di Stato dalla stessa risolto in senso sfavorevole per la ricorrente.
Invero, con la sentenza del 17 marzo 2020, n. 1916 il Consiglio di Stato ha affermato che in relazione ai R.T.I. quando la certificazione di qualità è richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale, come nel caso in cui la qualificazione sia richiesta per la partecipazione alla gara, in caso di concorrente plurisoggettivo essa deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento.
Tale conclusione non è stata invece condivisa dalla sentenza n. 1881 del 16 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che quando il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solamente un elemento di valorizzazione dell’offerta, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara a pena di inammissibilità in capo ad ogni ditta, le certificazioni di qualità vanno ascritte al raggruppamento nel suo complesso; di qui il contrasto evidenziato.
La tesi da ultimo esposta è stata di recente ribadita con la sentenza n. 10566/2022, componendo così il contrasto, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che: “Date tali oscillazioni giurisprudenziali, si ritiene che la questione (sulla quale di recente è tornata la Sezione V, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 5190, indicata negli scritti conclusivi dell’appellante, ma concernente più nello specifico la possibile attribuzione di un punteggio parziale) vada risolta componendo il contrasto mediante l’affermazione della necessità di considerare volta a volta i contenuti complessivamente desumibili dalla legge di gara. In particolare, va superato l’assunto a base di entrambi i citati precedenti che vi sia un principio generale ricavabile dalla disciplina in materia secondo cui il requisito in parola è valutabile per l’attribuzione del punteggio premiale nei confronti dei raggruppamenti solo quando sia posseduto da tutti i membri del raggruppamento, a meno che la legge di gara non contenga un’esplicita deroga in tal senso, ovvero, all’opposto, solo quando la legge di gara lo richieda esplicitamente a pena di inammissibilità in capo a ogni ditta….. La legge di gara, quindi, può variamente connotare la rilevanza della qualità dell’offerta del concorrente, singolo o plurisoggettivo, ai fini dell’attribuzione del punteggio…. In definitiva, anche per il criterio di valutazione dell’offerta riferito al possesso di certificazioni ambientali, la disciplina va desunta dall’interpretazione della legge di gara, secondo i consueti canoni ermeneutici, con l’unico limite che qualora sia previsto un criterio c.d. on/off non è consentito all’interprete il frazionamento del punteggio”.>>
Ciò posto, il TAR Brescia, osserva che nel caso di specie, la “lex specialis” di gara non ha previsto espressamente che il requisito di cui si discorre debba essere posseduto da tutti i componenti del R.T.I.; vale quindi la regola per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, per il che respinge la tesi della ricorrente secondo la quale il possesso di tale requisito debba far capo a tutti i membri del raggruppamento.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 405 del 5 maggio 2023.