Il TAR Milano precisa che la necessità di perseguire la gestione integrata dei rifiuti, prevista in via astratta nel Codice dell’Ambiente, non risulta attuata in concreto a livello regionale e non è favorita dal Regolatore del settore dei rifiuti, il quale, con l’adozione del metodo tariffario per i rifiuti (MTR-1) si pone invece in una posizione di neutralità rispetto all’aggregazione o alla distinzione dei servizi e certamente non fissa nessuna regola dalla quale possa ragionevolmente ritrarsi, in contrasto con la disciplina interna ed eurounitaria (articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e considerando 78 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) una tendenziale preferenza che l’ordinamento esprime per il lotto unico nell’affidamento dei servizi di igiene ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1012 del 24 aprile 2023.