Una società che svolge attività di tintoria, candeggio e finissaggio di tessuti si lamenta di alcune prescrizioni tecniche a corredo dell’AUA che prevedono, fra l’altro, di effettuare il ricircolo delle acque di scarico qualora si accerti il superamento di un valore limite fissato in misura inferiore al 20 per cento rispetto a quello di accettabilità imposto dalla legge.
Il TAR Milano osserva che il punto 4 del paragrafo 1.2.3 dell’Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che, al ricorrere di particolari condizioni, anche l’autorità che rilascia il titolo può stabilire valori-limite diversi e più restrittivi di quelli individuati in generale dal legislatore nazionale e dalle regioni. A tal fine è però necessario che il valore-limite per cui si intende introdurre la deroga sia relativo a sostanze pericolose e che tale possibilità sia prevista nel piano di tutela delle acque al fine di raggiungere più alti obiettivi di qualità.
Ciò precisato, il TAR afferma che l’AUA, laddove prevede l’obbligo di effettuare una nuova depurazione qualora i parametri delle acque reflue superino la soglia fissata in misura inferiore al 20 per cento rispetto a quella legale, ha in sostanza stabilito valori-limite più restrittivi rispetto a quelli individuati dall’Allegato 5; nel caso concreto l’Amministrazione neppure ha allegato il fatto che tali più bassi limiti siano stati individuati al ricorrere delle condizioni indicate dalla legge e la prescrizione impugnata si riferisce a dieci parametri alcuni dei quali sicuramente non riguardanti sostanze pericolose (ad es. parametro colore); inoltre, non viene effettuato alcun richiamo al piano di tutela delle acque né, a maggior ragione, si specifica che le nuove soglie sono state individuate al fine di perseguire i più alti standard di qualità in esso indicati.
Si deve pertanto ritenere, per il TAR, che il potere amministrativo non sia stato correttamente esercitato e che, quindi, la prescrizione scrutinata sia illegittima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1155 del 17 maggio 2023