Il TAR Milano osserva che il riconoscimento legislativo del diritto di proroga integra automaticamente, ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, il rapporto concessorio in essere, limitatamente al profilo della durata, senza richiedere l’intermediazione del potere amministrativo mediante la formulazione di un accordo - come previsto nella diversa fattispecie della rinegoziazione del rapporto concessorio, di cui all’articolo 216, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 - o di un provvedimento costitutivo dell’amministrazione proprietaria dell’impianto sportivo (fattispecie in materia di proroga automatica delle concessioni d’uso degli impianti sportivi, in virtù dei disposti degli artt. 100, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, che risponde ad un’esigenza eccezionale, di natura programmatica, che è quella di contrastare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato a carico delle associazioni sportive senza scopo di lucro, al fine appunto di favorire il ripristino del loro riequilibrio economico-finanziario, in previsione delle future procedure di affidamento).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1204 del 22 maggio 2023.