Il TAR Brescia, con riferimento all’individuazione del soggetto effettivamente responsabile dell’inquinamento ambientale, osserva:
<<3.1.1. Giova premettere che, per giurisprudenza consolidata, "la responsabilità per i danni all'ambiente rientra nel paradigma della responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva; nello specifico, il d.lgs. n. 152/2006 riconosce alla p.a. il potere di ordinare al privato di eseguire la bonifica attraverso l'emanazione dell'ordinanza ex art. 244, comma 2, che, tuttavia, può essere emanata solo nei confronti del responsabile della contaminazione; pertanto, ai sensi dell'art. 242 d.lg. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato" (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1630).
3.1.2. Con specifico riferimento, poi, alle modalità di individuazione del soggetto responsabile, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e inquinamento della stessa, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.; ne consegue che, qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 2 agosto 2022, n. 776; T.A.R. Brescia, Sez. I, 5 febbraio 2021, n. 123; T.A.R. Brescia, Sez. I, 6 marzo 2020, n. 202; Cons. Stato, Sez. IV,12 gennaio 2022 n. 217; Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172)>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 276 del 28 marzo 2023.