Il TAR Milano ricorda che la consolidata giurisprudenza afferma che la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie, ai fini dell’individuazione del regime giuridico vigente ratione temporis, e della consistenza delle stesse è esclusivamente a carico dell’interessato, solo questi potendo disporre degli elementi probatori utili a dimostrare la sanabilità del manufatto (Cons. St., sez. II, 04 gennaio 2021, n. 80; id. sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6112); tale onere probatorio non viene meno laddove la circostanza da dimostrare sia l’anteriorità dell’edificazione al 1967 (Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21 novembre 2022, n. 2592).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1220 del 23 maggio 2023.