Il TAR Brescia, con riguardo a una censura relativa al mancato rispetto delle distanze minime tra fabbricati, e correlativamente delle altezze massime calcolate in rapporto alle distanze disponibili ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DM 1444/1968, osserva che la disciplina del DM 1444/1968 non costituisce più un parametro legale invocabile nel territorio regionale, in quanto è stata dichiarata espressamente non applicabile dall’art. 103 comma 1-bis della LR 11 marzo 2005 n. 12, che, utilizzando la delega legislativa prevista dall’art. 2-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380, ha qualificato come inderogabile unicamente la distanza minima di 10 metri tra fabbricati negli interventi di nuova costruzione al di fuori dei piani attuativi.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 382 del 2 maggio 2023.