Il TAR Milano, a fronte di una domanda di accesso agli atti della seconda classificata in graduatoria in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, avente ad oggetto l’esibizione ed estrazione di copia dell’offerta tecnica presentata in gara dalla società aggiudicataria, precisa che:
  • secondo l’esplicita formulazione dell’art. 53, comma 6,del d.lgs. n. 50/2016, l’accesso a tutti gli atti della procedura selettiva deve essere garantito, anche in presenza di segreti tecnici o commerciali, al concorrente che miri a difendere in giudizio i “propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”;
  • il forte distacco conseguito nel punteggio tecnico all'esito della valutazione comparativa e la mancata proposizione di un ricorso contro l’aggiudicazione definitiva non precludono l’applicabilità della norma sopra citata, poiché la possibilità di difendere in giudizio i propri interessi “in relazione alla procedura di affidamento del contratto” è da considerarsi, nella sostanza, sussistente, in vista della proposizione concreta di una domanda di risarcimento del danno per equivalente, il cui presupposto è l’illegittimità della condotta tenuta dalla stazione appaltante proprio nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica che è sfociata nell’aggiudicazione della gara alla controinteressata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1539 del 7 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa la seguente indirizzo.