Il TAR Toscana rigetta la tesi secondo cui il piano particolareggiato, nella sua funzione attuativa delle scelte pianificatorie a monte, risulterebbe interamente vincolato ad esse, sino al punto di dover dare integrale attuazione alla volumetria massima edificabile prevista nello strumento urbanistico generale, che non potrebbe essere in alcun modo ridimensionata e rideterminata.

Osserva al riguardo che:

  • l’Amministrazione comunale in sede di adozione del piano particolareggiato, pur all’interno degli indirizzi fissati nella pianificazione generale, conserva il potere di effettuare scelte discrezionali, poiché la pianificazione attuativa costituisce pur sempre espressione della potestà pianificatoria, seppur declinata in ottica più specifica e operativa, con la sussistenza di margini di discrezionalità che a ciò si correlano;
  • la pianificazione attuativa è innervata da valutazioni eminentemente discrezionali in ordine non solo al quomodo, ma pure al quando;
  • in sede di approvazione di un piano attuativo, al Comune spetta un'ampia discrezionalità valutativa, che non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l'opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sussistendo fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 906 del 5 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.