Il Consiglio di Stato precisa che i parcheggi disciplinati
dall’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), che
consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli
strumenti urbanistici, possono essere realizzati solamente all’interno delle
aree urbane e non in zona agricola; al di fuori delle aree urbane,
l’edificazione di parcheggi pertinenziali sarà comunque possibile, ma non potrà
attuarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 legge n. 122/1989, rimanendo
invece sottoposta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
La sentenza del
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3566 del 19 luglio 2017 è consultabile
sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.