Il Consiglio di Stato precisa che i parcheggi disciplinati dall’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), che consente la realizzazione di autorimesse nel sottosuolo anche in deroga gli strumenti urbanistici, possono essere realizzati solamente all’interno delle aree urbane e non in zona agricola; al di fuori delle aree urbane, l’edificazione di parcheggi pertinenziali sarà comunque possibile, ma non potrà attuarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 9 legge n. 122/1989, rimanendo invece sottoposta alle ordinarie prescrizioni urbanistiche ed edilizie.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3566 del 19 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.