Il TAR Milano ritorna sulla distinzione intercorrente tra gli istituti della “cessione perequativa” e della “cessione compensativa” e precisa che:
  • la cessione perequativa è prevista dall’art. 11, comma 1 e 2, della L.R. 12/05 ed è alternativa all’espropriazione perché non prevede l’apposizione di un vincolo pre-espropriativo sulle aree destinate a servizi pubblici, ma prevede che tutti i proprietari, sia quelli che possono edificare sulle loro aree sia quelli i cui immobili dovranno realizzare la città pubblica, partecipino alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche attraverso l’equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del Comune;
  • la cessione compensativa invece si caratterizza per l’individuazione da parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città pubblica, rispetto ai quali l’amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo ed alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva delle aree;
  • il primo e fondamentale tratto distintivo tra la cessione perequativa e quella compensativa attiene alla circostanza che solo la seconda presuppone l’imposizione di una destinazione del suolo al soddisfacimento di esigenze di interesse pubblico, che è invece estranea alla prima;
  • l’istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica: esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all’espropriazione, consistente nell’attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa, ai proprietari delle aree destinate all’edificazione;
  • in presenza di un PGT che non determina specificamente le aree di atterraggio, ma consente l’utilizzazione dei diritti edificatori su diverse porzioni del territorio comunale, consentendo agli interessati un amplio ventaglio di possibilità per spendere le volumetrie loro attribuite in caso di cessione delle aree, negoziando tale spendita con i proprietari delle aree di potenziale atterraggio, è ragionevole che siano stati previsti dei limiti specifici alla possibilità di “accogliere” i diritti eventualmente sviluppati dalla cessione delle aree dei ricorrenti, nonché dei limiti massimi alla destinazione residenziale; ciò in quanto l’Amministrazione deve pur sempre assicurare la sostenibilità complessiva dell’assetto urbanistico derivante dal piano e la rispondenza della quantità di nuove edificazioni residenziali alle concrete esigenze abitative riscontrate sul territorio, non potendo essa abdicare al governo di tali aspetti, che costituisce il proprium della funzione pianificatoria.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1468 del 30 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.