La Corte di Cassazione, Sezione Seconda, aderisce al recente orientamento secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni acustiche illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita famigliare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della CEDU, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi; ne consegue che, considerata la natura del pregiudizio oggetto di tutela, la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 16408 del 4 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb, al seguente indirizzo.