Il TAR Milano, dopo aver richiamato il principio secondo il quale l’autorità cui è rivolta l’istanza per ottenere un titolo edilizio non deve compiere indagini approfondite al fine di appurare l’effettiva sussistenza della legittimazione, ma deve limitarsi ad effettuare valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento, e ciò in quanto, da un lato, essa non è deputata a dirimere le eventuali controversie che insorgono fra le diverse proprietà e, da altro lato, i titoli edilizi non pregiudicano comunque i diritti dei terzi, precisa che:
- è sufficiente che la pubblica amministrazione accerti perlomeno la sussistenza di un titolo di legittimazione, senza che sia poi necessario effettuare complesse ed approfondite indagini circa i limiti dei diritti che tale titolo attribuisce al richiedente e circa la validità ed efficacia del titolo stesso;
-  questa basilare attività accertativa non può ritenersi compiuta nel caso in cui, a fronte di DIA aventi ad oggetto l’ampliamento e la realizzazione di finestre che si affacciano direttamente su un fondo altrui, non è stato acquisito il titolo che consente al richiedente di incidere sui diritti appartenenti al proprietario di tale fondo; diritti sanciti dagli artt. 905 e 1067, primo comma, cod. civ., i quali vietano l’apertura di vedute poste sul confine di proprietà e l’aggravamento di servitù esistenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1599 del 12 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.