Il Consiglio di Stato, con riferimento alle aree tutelate ai fini paesaggistici per legge e segnatamente alla disposizione di cui all’art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42 del 2004, precisa che:
- occorre distinguere, nell’ambito dei corpi idrici, tra fiumi e torrenti da un lato e corsi d’acqua dall’altro;
- questi ultimi vanno considerati come categoria residuale, comprensiva delle acque fluenti di minore portata (p. es. ruscelli ("piccolo corso d'acqua"), fiumicelli ("piccolo fiume"), sorgenti ("punto di affioramento di una falda d'acqua"), fiumare ("corso d'acqua a carattere torrentizio");
- per fiumi e torrenti la pubblicità degli stessi esiste di per sé, in base all'art. 822 cod. civ., e conseguentemente anche il vincolo paesistico è imposto ex lege a prescindere dall'iscrizione in elenchi, laddove solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, al fine della loro rilevanza paesaggistica, l’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche;
- gli elenchi, l’iscrizione nel quali rileva ai fini della costituzione del vincolo, non sono solo quelli cui espressamente fa rinvio la lett. c) dell’art. 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio (e cioè quelli “previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”), perché a essi debbono essere considerati funzionalmente equiparabili altri elenchi pubblici, quali in concreto quelli approvati con i regi decreti 22 gennaio 1922 e 27 marzo 1927, adottati sulla base del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
- in tema di tutela del paesaggio, la norma di cui all'art. 1 sexies del decreto-legge n. 312/1985, come aggiunto dalla legge di conversione, riguarda anche i vincoli di immodificabilità relativa e, di conseguenza, si riferisce anche agli interventi in zona sottoposta a vincolo paesistico senza il prescritto nulla osta regionale; ne deriva che nelle zone ad inedificabilità relativa (coste, fiumi, ecc.) il vincolo è operante a prescindere dall'adozione dei piani paesistici regionali: è, quindi, sempre necessaria l'autorizzazione paesistica per opere che possono stabilmente alterare l'ambiente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3230 del 30 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.