Il TAR Milano procede, in materia di disciplina del vincolo culturale indiretto, a una ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alle modalità di esercizio del potere di vincolo e precisa:
- secondo la giurisprudenza più risalente, la disciplina del vincolo indiretto sarebbe stata rimessa ad una stretta valutazione dell’Amministrazione, potendo riguardare anche un immobile non prossimo al monumento da tutelare, purché comprensibile nel suo immediato contesto territoriale, ancorché dovesse, altresì, valutarsi tale vincolo in rapporto alla natura, alle caratteristiche ed all’ubicazione dei beni da preservare;
-  si è però precisato che tale disciplina non possa prescindere dal rispetto dei principi di adeguatezza, congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, indipendentemente dalle possibili limitazioni invocabili in attuazione dell’esercizio del diritto di proprietà;
- dal punto di vista della ponderazione della misura, l’ampiezza della zona da preservare in via indiretta non può essere determinata aprioristicamente, dipendendo da un concreto apprezzamento sulla natura e conformazione del bene direttamente tutelato e dallo stato dei luoghi che lo circondano;
- l’estensione del vincolo indiretto potrebbe eccedere dalla corretta cura dell’interesse garantito dalla legge nel caso in cui si dimostrasse la mancata lesione non tanto (e non soltanto) dell’integrità del bene tutelato, ma anche la mancata compromissione della prospettiva o della luce (quindi la possibilità di garantire la visibilità complessiva dell’immobile vincolato), ovvero l’alterazione delle condizioni di ambiente e di decoro;
- l’interpretazione letterale dell’art. 45 del D.lgs. 42/2004 sottende il riconoscimento all’Amministrazione dei beni culturali del potere discrezionale sia nella determinazione del tipo di prescrizioni da adottare sia nella possibilità di incidere sugli strumenti urbanistici, fino, addirittura, ad imporre limiti di inedificabilità; il contenuto delle prescrizioni di tutela indiretta è, quindi, certamente caratterizzato da notevole ampiezza, suscettibile di trasfondersi nella fissazione di distanze di rispetto e di peculiari misure di compressione dello jus aedificandi, il tutto nell’ottica di garantire i valori pianamente richiamati nella citata disposizione;
- ciò, tuttavia, non esclude che il potere discrezionale sia soggetto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza con riferimento a tutti gli interessi coinvolti e questo specialmente per la disciplina del c.d. vincolo indiretto, che non riguarda le caratteristiche intrinseche del bene oggetto di tutela (come è per il vincolo diretto), ma la preservazione – parimenti problematica – di un “contesto”;
- la giurisprudenza ha, pertanto, maturato una visione evoluta dalla disciplina in esame, affermando che soprattutto quando il vincolo comporti limitazioni delle facoltà proprietarie, occorra ponderare la misura del sacrificio imposto ai diritti dominicali secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità;
- in particolare, la proporzionalità:
1) rappresenta la congruenza della misura adottata in rapporto all’oggetto principale da proteggere, per cui l’azione di tutela indiretta deve essere contenuta nei termini di quanto risulta essere concretamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi di tutela diretta: va, cioè, posta in rapporto all'esigenza conservativa che ha causato il vincolo diretto e dunque alle caratteristiche dell’oggetto materiale;
2) è, altresì, connessa alla ragionevolezza, che si specifica nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta e sufficiente funzionalità dell'esercizio del potere di vincolo, che, avendo connotazione atipica, va esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto, senza trasmodare in decisioni che risultino eccedenti rispetto alle finalità di tutela dell’istituto giuridico in questione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1610 del 12 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.